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Legge 27/12/2002 n. 2905. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della Legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto. 6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2003, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per fare fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della Legge 20 maggio 1985, n. 222. -Il testo dell'art. 1 della Legge 12 dicembre 1969, n. 1001 (Istituzione nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno di un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze di alcuni capitoli relativi all'Amministrazione della pubblica sicurezza), č il seguente: "Art. 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno č istituito un capitolo con un fondo a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli dello stato di previsione medesimo, indicati in apposita tabella da approvarsi con la Legge di bilancio. I prelevamenti di somme da tale fondo, con la conseguente iscrizione nei capitoli suddetti, sono fatti con Decreto del Ministro per il tesoro da registrarsi alla Corte dei conti. Per l'anno finanziario 1969 la dotazione del fondo č fissata in milioni 1.500 e viene costituita mediante le seguenti riduzioni degli stanziamenti dei sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno stesso: Capitolo 1446 L. 400.000.000 Capitolo 1452 L. 300.000.000 Capitolo 1459 L. 500.000.000 Capitolo 1469 L. 300.000.000 I capitoli a favore dei quali possono farsi prelevamenti dal detto fondo, per l'anno finanziario 1969, sono indicati nell'annessa tabella". - Per il testo dell'art. 7 della giā citata Legge 5 agosto 1978, n. 468, vedasi nelle note all'art. 2. - Il testo degli articoli 55 e 69 della Legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), č il seguente: "Art. 55. - Il patrimonio degli ex economati dei benefici vacanti e dei fondi di religione di cui all'art. 18 della Legge 27 maggio 1929, n. 848, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e religione nella cittā di Roma e delle aziende speciali di culto, denominate Fondo clero veneto - gestione clero curato, Fondo clero veneto -gestione grande cartella, Azienda speciale di culto della Toscana, Patrimonio ecclesiastico di Grosseto, č riunito dal 1 gennaio, 1987 in patrimonio unico con la denominazione di Fondo edifici di culto. Il Fondo edifici di culto succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti, aziende e patrimoni predetti" . "Art. 69 - I patrimoni della Basilica di San Francesco di Paola in Napoli, della cappella di San Pietro nel palazzo ex reale di Palermo e della chiesa di San Gottardo annessa al palazzo ex reale di Milano sono trasferiti, con i relativi oneri, al Fondo edifici di culto". Art. 9. (Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'anno finanziario 2003, in conformitā dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9). Art. 10. (Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative) 1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2003, in conformitā dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10). 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla Legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nonchč dall'articolo 10 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri. 3. Il numero massimo dei militari da mantenere in servizio obbligatorio di leva presso le Capitanerie di porto a norma dell'articolo 3 della Legge 6 agosto 1991, n. 255, e dell'articolo 33 della Legge 1š agosto 2002, n. 166, č fissato, per l'anno finanziario 2003, in 2.921 unitā. 4. Il numero massimo degli ufficiali piloti di complemento del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio a norma dell'articolo 15 della Legge 19 maggio 1986, n. 224, e dell'articolo 5 della Legge 7 giugno 1990, n. 144, č stabilito, per l'anno finanziario 2003, in 50 unitā. 5. Il numero massimo degli allievi ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi normali dell'Accademia navale, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, per l'anno finanziario 2003, č fissato in 95 unitā. 6. A norma degli articoli 7 e 8 del Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, la forza organica dei militari volontari di truppa in ferma breve č fissata, per l'anno finanziario 2003, nel numero di 500 unitā. Il numero massimo degli allievi marescialli del Corpo delle capitanerie di porto a norma dell'articolo 11 del Decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, č determinato, per l'anno finanziario 2003, in 77 unitā. 8. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2003, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilitā dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al Regio Decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unitā previsionale di base "Spese generali di funzionamento" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilitā "Capitanerie di porto" del medesimo stato di previsione. 9. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilitā delle Capitanerie di porto, di cui al Regio Decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati. 10. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilitā "Capitanerie di porto" in relazione alla Legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all'unitā previsionale di base "Mezzi operativi e strumentali" (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilitā "Capitanerie di porto" dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2003, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-bis del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilitā generale dello Stato. 11. Ai fini dell'attuazione della Legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, č autorizzato a ripartire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, su altre unitā previsionali di base delle amministrazioni interessate, il fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unitā previsionale di base "Fondo per Roma capitale" (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilitā "Opere pubbliche ed edilizia" dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Note all'art. 10: -La Legge 6 giugno 1974, n. 298, reca "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada" (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200, 31 luglio 1974). - Il testo dell'art. 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634 (Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) č il seguente: "Art. 10 1. L'utenza del servizio č concessa dietro pagamento degli oneri di seguito indicati a) cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione da prestarsi secondo le modalitā di cui alla Legge 10 giugno 1982, n. 348 b) canone di abbonamento per ciascun anno della durata della convenzione. Per il primo anno di durata della convenzione il canone č dovuto in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti fra quello di stipula e la fine dell'anno. Il mese in cui viene stipulata la convenzione č computato nei dodicesimi c) corrispettivi, da addebitarsi a consuntivo, per le informazioni ricevute nel trimestre precedente in base alle tariffe unitarie in vigore o in base al costo stabilito per la fornitura di informazioni con particolari stati di aggregazione. 2. Gli importi dei suddetti oneri sono determinati a) quanto alla cauzione in un importo pari a quello del canone annuo di abbonamento in vigore all'atto della stipula della convenzione b) quanto al canone annuo di abbonamento: b.1) in lire 1.500.000 per gli utenti di cui alla categoria A dell'art. 3; b.2) in lire 2.500.000 per gli utenti di cui alla categoria B dell'art. 3 c) quanto al costo delle singole informazioni ricevute secondo gli schemi meccanografici in uso presso il centro elaborazione dati, in lire cinquecento per ogni informazione ricevuta utilizzando le apparecchiature ed i collegamenti di cui al comma 1 dell'art. 6, in lire mille per ogni informazione ricevuta utilizzando le apparecchiature ed i collegamenti di cui al comma 4 dell'art. 6. Il costo delle informazioni ricevute secondo stati di aggregazione diversi da quelli disponibili, fermo restando il contenuto dei commi 4 e 5 dell'art. 8, sarā valutato di volta in volta dal direttore generale della M.C.T.C. Gli importi di cui alle lettere b) e c) del comma 2 vengono revisionati in relazione alla variazione accertata dall'Istituto centrale di statistica dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel biennio precedente. Gli aumenti derivanti dalle revisioni conservano la medesima destinazione, dei canoni e dei corrispettivi, prevista al comma 4 del presente articolo. 4. L'importo dei canoni di cui al comma 2, lettera Ðb), č corrisposto mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla sezione della tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio, con imputazione all'apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato. L'importo dei corrispettivi di cui al comma 2, lettera c), č corrisposto con le medesime modalitā ed affluisce ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato, per essere riassegnato, con Decreto del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione. Gli attestati dei versamenti devono essere trasmessi al centro elaborazione dati della motorizzazione civile. 5. Il versamento degli oneri di cui alle lettere a) e b) del comma 2 deve essere effettuato
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